Il certificato di Agibilità nel Comune di Roma

L’agibilità di un immobile è data da determinate condizioni di sicurezza strutturali, salubrità, igiene e conformità degli impianti energetici, stabilite dalla legge. Un certificato di agibilità dunque attesta la presenza di tali requisiti e viene richiesto al comune di appartenenza da chi svolge i lavori.
E’ quindi una sorta di atto finale che dichiara la conformità dei lavori eseguiti secondo le norme di legge. Per il suo rilascio è prevista una pratica amministrativa comunale, con determinati oneri da pagare.

E’ obbligatorio richiedere il certificato di agibilità nei seguenti casi:

• Costruzione di nuovi edifici
• Ristrutturazioni/ ricostruzioni con sopraelevazione (ad esempio recupero di un sottotetto o costruzione di un piano in più)
• In tutti i casi di ristrutturazione che possano modificare le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, ecc. stabilite dalla legge.

Non è obbligatorio, nel Comune di Roma, se l’immobile è stato costruito prima del 1934, ovvero prima dell’entrata in vigore del regolamento edilizio della città.

Il certificato di agibilità è necessario in caso di vendita o locazione di un immobile. Tuttavia può non essere esibito al momento del rogito , a patto che comunque l’agibilità sia stata richiesta e gli estremi di tale domanda siano allegati all’atto di compravendita o locazione.
Se l’immobile è venduto senza abitabilità, l’acquirente al momento della scoperta, può richiedere un risarcimento danni al venditore. In caso di affitto invece si può arrivare anche alla risoluzione del contratto.
In questa fase è molto importante il ruolo del mediatore che deve informarsi circa la regolarità della documentazione ed avvisare le parti della situazione in modo che possano arrivare ad un accordo consapevoli.

Nel comune di Roma la domanda va presentata dagli aventi diritto (proprietari/ costruttori) dell’immobile su una specifica modulistica, presso gli uffici preposti di ogni comune e all’atto bisogna allegare:

Dichiarazione di conformità, resa da tecnico abilitato, ai sensi dell’art. 4 del DPR 425/94
Documentazione attestante l’avvenuta iscrizione al catasto dell’immobile
Collaudo statico
Dichiarazione sugli isolamenti termici
Dichiarazione di conformità degli impianti installati ai sensi della legge 46/90 con altrettanti allegati
Certificato collaudo ascensore laddove presente
Copia pagamento oneri di urbanizzazione e costruzione e diritti di segreteria
Richiesta di attribuzione numero civico (se trattasi di nuova costruzione)
Atto di proprietà, se il richiedente del Certificato di Agibilità è diverso dal titolare del permesso di costruire
Copia di un documento di identità del richiedente
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si dichiara le conformità dei documenti presentati.

La domanda va fatta in 3 copie bollate e firmate in ogni pagina. Si tratta di una documentazione lunga e complessa per i comuni cittadini, ma in genere per nuove costruzoni o ristrutturazioni importanti ci si rivolge sempre ad architetti e tecnici qualificati che nell’incarico di solito portano a termine anche la richiesta di agibilità.

Ai fini dell’agibilità, il titolare del permesso di costruire (o gli aventi diritto) è obbligato a presentare una domanda di agibilità al Comune entro 15 giorni dalla fine dei lavori. In caso di omissione la multa va dai 77 euro fino a 460. La documentazione va presentata nello sportello comunale preposto.

Il certificato viene rilasciato in 30 o 60 giorni in base al tipo di domanda presentata.
Superati questi periodi, cosa abbastanza frequente nei grandi comuni, vige la legge del silenzio-assenso e dunque l’agibilità va considerata accolta e concessa.

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