COME STIPULARE I CONTRATTI AGEVOLATI NEL COMUNE DI ROMA
Accordo Territoriale per il comune di Roma fra organizazioni di proprietari e inquilini
Nella breve guida a seguire verranno esposti nel dettaglio i vari parametri da considerare per questo tipo di contratti e le procedure da seguire per effettuare il calcolo esatto.
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L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio
amministrativo del Comune di Roma.
Il territorio del Comune viene suddiviso in 165 zone omogenee individuate dall’Agenzia del Territorio attraverso l’allegato ( Accordo Territoriale 2019 ).
Per le zone omogenee come sopra individuate, vengono definite e riportate nello stesso allegato, le
fasce di oscillazione dei canoni per valori al mq. mensile.
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l’allegato contratto-tipo)
Il canone di locazione di ogni singola unità immobiliare è determinato dalle parti all’interno della fascia di oscillazione di cui all’allegato e sulla base degli elementi oggettivi di cui all’allegato. Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore, le organizzazioni stipulanti il presente Accordo approvano la tabella come da ( Accordo Territoriale 2019 )
Accordo Territoriale 2019
accordo terriotirale di Roma del 4 Marzo 2019 per contratti di locazione a canone concordato Scarica documento PDF
- per esigenze abitative ordinarie
- Transitori
- Per studenti
Scheda determinazione Canone
Scheda per la determinazione del canone concordato e attestazione di rispondenza all'accordo territoriale del comune di Roma del
27/02/2019 E DM 16 GENNAIO 2017
Breve guida alla stipula dei contratti di locazione a canone agevolato
I requisiti richiesti per calcolare il valore del Canone Concordato e stabilire il corretto canone di locazione sono i seguenti :
- Il Calcolo della Superficie Calpestabile
- La zona e la micro zona di appartenenza
- la fascia di Appartenenza dell’immobile A, B o C, determinabile in base alle precise caratteristiche che l’immobile possiede.
I Contratti di Locazione a canone concordato si differenziano dai contratti a canone libero per i seguenti fattori:
- Vantaggi fiscali derivanti dalla minore tassazione
- Efficenza del rendimento economico derivante dalla defiscalizzazione
- Maggior tutela per inquilini e proprietari immobiliari derivante dall’accordo tra i rappresentati delle loro associazioni
Che cosè il Calcolo del Contratto del Canone Concordato ?
I contratti di locazione a canone concordato sono normati dalla legge 431/98.
Tali contratti prevedono una negoziazione tra le associazioni dei proprietari immobiliari e degli inquilini nella stessa area territoriale (Provincia, Comune, Zone).
A fronte di tali negoziazioni sono stati raggiunti degli accordi territoriali sui parametri di valutazione .
Pertanto e’ imprescindibile l’asseverazione di un associazione di categoria nella stipula del Contratto a Canone Concordato.
Asseverazione del Contratto del Canone Concordato
La condizione necessaria e sufficente affinché il contratto a Canone Concordato ed il relativo calcolo risultino rispondenti ai termini di legge e consentano l’accesso ai benefici fiscali è l’asseverazione da parte di almeno una delle due organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale.
La pubblica amministrazione, infatti, per assicurarsi che la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare sia i contenuti dell’accordo locale che i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali, siano corretti, considera obbligatoria l’attestazione da apporre sul Contratto di Locazione.
Durata Contratto Canone Concordato
A differenza dei cosiddetti “contratti a canone libero”, tipicamente della durata di 4 + 4 anni, i contratti a canone concordato hanno durata inferiore, 5 anni se a carattere residenziale, fino a 3 anni, salvo diverse disposizioni degli accordi territoriali, per i contratti transitori per studenti universitari, oppure da 1 a 18 mesi per le locazioni a carattere puramente transitorio, le cui ragioni di transitorietà andranno esplicitate formalmente all’interno del contratto stesso.
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Calcolo della superfice commerciale
I metri quadrati dell’unità immobiliari sono dati dalla somma dei seguenti elementi:
a) l’intera superficie calpestabile;
b) il 50% della superficie delle autorimesse singole;
c) il 20% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
d) il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
e) il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclusivo del conduttore;
f) il 10% della superficie condominiale a verde corrispondente alla quota millesimale della unità
immobiliare.
g) la superficie di cui alla lettera a) avrà una tolleranza per eccesso o per difetto del 5%.
La superficie dei vani con altezza inferiore a m 1,70 è conteggiata al 70%.
Per gli alloggi con superficie interna compresa tra 46 mq. e 70 mq. la superficie è aumentata del 15%
fino ad un massimo di 70 mq.
Per gli alloggi con superficie interna compresa inferiore a 46 mq. la superficie è aumentata del 20%
fino ad un massimo di 50,6.
I suddetti limiti tengono conto della Sentenza della Corte Costituzionale n° 236 del 18/6/1987.
1) Le parti concordano che, limitatamente ai rinnovi contrattuali, gli incrementi riferiti alle superfici degli alloggi sino a 46 mq. non si applicheranno per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o due ultrasessantacinquenni, il cui reddito familiare non sia superiore a €. 21.434,00 (limite di decadenza della Regione Lazio per gli alloggi ERP), da calcolarsi in base all’art. 21 comma primo della legge 457/78.
2) Il valore unitario al mq. delle fasce e delle subfasce di oscillazione potrà essere ridotto sino ad un
massimo del 15% per gli alloggi la cui superficie sia pari o superiore ai 120 mq..
3) Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore ad anni tre, la fascia di oscillazione dei canoni di cui all’allegato, relativa al Comune e alle zone ove è ubicato l’immobile, potrà subire nei valori minimo e massimo un aumento del 4% per i contratti di durata di quattro anni, del 6%, per i contratti di durata di cinque o sei anni, del 10% per i contratti superiori a sei anni, a valere per l’intera durata contrattuale.
Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett.a), L.431/98, le fasce di oscillazione dei canoni di cui al
Comune o alle zone ove è ubicato l’immobile subirà nei valori minimo e massimo un aumento del 15% a valere per l’intera durata contrattuale.
Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.
Per le unità immobiliari completamente arredate con mobilio efficiente e non degradato e con
elettrodomestici completamente funzionanti, i valori delle subfasce potranno aumentare fino ad un
massimo del 20%.
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Al fine di individuare la specifica fascia di oscillazione di riferimento, per determinare il canone di locazione da applicare nei singoli casi, le parti convengono sulla definizione di alloggio “normale”, che come tale si colloca nella fascia di oscillazione “media”, per ogni unità abitativa che sia dotata di allacciamento alla rete idrica, di erogazione di gas (anche tramite deposito rispondente alle vigenti normative di sicurezza), di allacciamento alla rete fognante, di idoneo impianto di riscaldamento, di uno stato di manutenzione generale normale.
L’alloggio di tipo “normale”, come sopra definito, potrà collocarsi all’interno della fascia massima in presenza di almeno tre parametri tra quelli indicati nel presente allegato.
La definizione del canone effettivamente applicabile, all’interno delle singole sub-fasce (minima, media, massima), sarà determinata tra le parti, con l’assistenza delle organizzazioni sindacali di categoria, se richiesta anche da una sola parte, in riferimento allo stato di manutenzione dell’alloggio e dello stabile, dalla tipologia, dai servizi utilizzabili quali mezzi di trasporto, scuole, etc., da ogni elemento che lo caratterizzi tra quelli comunemente presenti nel mercato immobiliare: esposizione, rifiniture, infissi, etc..
Si conviene che la collocazione al valore massimo della fascia massima, potrà avvenire solo in presenza di almeno sei parametri tra quelli indicati nel presente allegato.
Il canone individuato sarà diminuito di una percentuale pari al dieci per cento per alloggi situati al
piano seminterrato, e per quelli posti oltre il terzo piano senza ascensore, mentre per gli alloggi situati al piano attico, il canone sarà incrementato del 10%.
Il canone potrà essere aggiornato annualmente in misura non superiore al 75% della variazione Istat.
L’adeguamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta.
Per quanto riguarda la contrattazione integrativa con la grande proprietà immobiliare privata, e privatizzata, di cui al decreto Ministeriale citato, questa avverrà all’interno delle fasce di oscillazione, senza
tenere conto dei parametri indicati nel presente allegato, essendo gli stessi riferiti esclusivamente alla
piccola proprietà.
La contrattazione per la grande proprietà farà riferimento alla fascia media di ogni zona, con variazioni in diminuzione o in aumento della stessa, in presenza di situazioni, accertate tra le parti, di degrado o di maggior pregio.
PARAMETRI
All’interno delle fasce di oscillazione del canale agevolato vengono individuate fino a tre sub fasce;
per l’individuazione delle subfasce si tiene conto dei seguenti elementi:
1. Posto auto;
2. Cortile d’uso comune, storico o attrezzato a verde;
3. Cantina;
4. Terrazza o balcone;
5. Area verde di pertinenza;
6. Impianto di condizionamento;
7. Impianto sportivo di pertinenza;
8. Doppi servizi;
9. Porta blindata;
10. Doppi vetri;
11. Giardino ad uso esclusivo con superficie di 80 mq. o oltre;
12. Stabile ultimato o completamente ristrutturato negli ultimi 10 anni;
13. Sistema di sicurezza o sistema di allarme;
14. Cucina abitabile con finestra;
15. Citofono o Videocitofono;
16. Antenna centralizzata o impianto satellitare;
17. Riscaldamento autonomo;
18. Palazzina non superiore a quattro piani, con un massimo di tre appartamenti a piano;
19. Strutture di superamento di barriere architettoniche.
File Excel calcolo canone concordato
Programma di calcolo del canone concordato
Il programma di calcolo è stato elaborato dall’ufficio studi del sito studiamo.it esclusivamente con finalità didattiche e pertanto non fate affidamento sui risultati del programma, né sulle informazioni contenute nel testo. Ci esoneriamo quindi da qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall’uso dei dati forniti.